Autodeterminarsi fino alla fine ~ Lindagine.it
Autodeterminarsi
fino alla fine: riflessioni giuridiche e comparate
sul
diritto a morire con dignità
«Non
è importante quanto tempo viviamo,
ma come viviamo durante quel tempo» –
Randy
Pausch.
Nel cuore di questa riflessione si colloca un interrogativo fondativo e, al contempo, irrisolto per l’ordinamento italiano: può l’autodeterminazione estendersi sino all’estremo gesto del rifiuto della vita? È davvero ammissibile, nel nostro sistema giuridico, il diritto di morire? E soprattutto: perché ancora oggi manca una risposta legislativa chiara e inequivocabile?
Come giuristi,
futuri operatori del diritto ma, prima di tutto, cittadini di uno Stato laico e
democratico, le riflessioni da cui partire non possono che poggiare sulla
necessità di smascherare l’apparente neutralità normativa dietro cui si cela,
ancora oggi, una profonda arretratezza culturale.
Un’arretratezza
che si manifesta nella riluttanza a legiferare su ciò che più intensamente
interseca la dimensione individuale dell’essere umano: il diritto di
autodeterminarsi nella malattia, nel dolore, nella morte.
Il diritto di
scegliere la propria fine: fondamenti costituzionali e convenzionali
La nostra Carta
costituzionale, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, tra cui si annovera anche il diritto all’autodeterminazione
terapeutica, già scolpito nell’art. 32, co. 2 Cost., che afferma il principio
del consenso informato come limite invalicabile a qualsiasi trattamento
sanitario. A livello sovranazionale, l’art. 8 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare,
comprensivo delle decisioni sul proprio corpo e sul proprio destino biologico.
In tale cornice, la giurisprudenza della Corte EDU ha più volte chiarito che
anche le decisioni relative al rifiuto delle cure e alla pianificazione della
propria morte rientrano nella protezione dell’art. 8 CEDU, pur lasciando un
ampio margine di apprezzamento agli Stati.
Ma se il corpo è
davvero “l’ultimo confine della sovranità personale”, come suggerisce la
dottrina più autorevole, allora non si può accettare che esso resti ostaggio di
una visione paternalistica dello Stato che impone la prosecuzione
della vita a ogni costo, anche quando questa diventa incompatibile con la
dignità dell’essere umano.
Sul punto, appare necessario
richiamare la più recente pronuncia della Corte costituzionale– la
sentenza n. 66 del 2025 – la quale ha riaffermato che il requisito
della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale resta condizione
imprescindibile per la non punibilità dell’aiuto al suicidio. Anche in presenza
di patologie irreversibili e sofferenze intollerabili, la Consulta ha escluso
l’estensione automatica della scriminante costituzionale a chi non sia
sottoposto a tali trattamenti, ritenendo che l’assenza del presupposto
oggettivo renda inammissibile un’espansione giurisprudenziale della liceità.
La Consulta
ribadisce infatti che il diritto all’autodeterminazione, seppur non assoluto,
è un diritto fondamentale, ove la tutela della vita non può tradursi in
un’imposizione indiscriminata a vivere, specialmente quando la persona si trovi
in condizioni di sofferenza irreversibile.
In tale decisione,
la Corte ha ribadito con forza che spetta al legislatore intervenire,
disciplinando in maniera puntuale e prudente la materia per evitare derive
deregolamentate e lasciare che il silenzio normativo imponga, di fatto, una
visione unilaterale e assolutizzante della vita. Il requisito oggettivo della dipendenza da
presidi vitali – ha affermato la Corte – non può essere eluso, pena lo
scardinamento dell’equilibrio costituzionale tra autodeterminazione e tutela
della vita. Il rischio, senza un presidio normativo, è quello di un “libera
tutti” che trasformi il diritto a morire in una concessione svincolata da
garanzie e verifiche, disattendendo la finalità protettiva dell’ordinamento
penale.
Se dunque è vero
che, in taluni casi, il legislatore è chiamato a proteggere la vita da impulsi
irrazionali o scelte affrettate, altrettanto legittimo sarebbe un intervento
normativo che presuma, in presenza di condizioni oggettive stringenti, la
libertà e la responsabilità della decisione di morire. Una legge strutturata,
infatti, può riconoscere come pienamente libera e autodeterminata la volontà di
porre fine alla propria vita nei casi di malattie gravi, incurabili e fonte di
sofferenze insopportabili.
Tale posizione
della Consulta trova riscontro in una più ampia cornice comparatistica e
sistemica. L’uso della comparazione giuridica, come sostenuto nelle conclusioni
della presente ricerca, assume un ruolo cruciale soprattutto nel contesto delle
decisioni di natura costituzionale.
In una realtà
giuridica segnata da conflitti valoriali e pluralismo etico, la comparazione
consente di legittimare scelte che non trovano ancora riscontro positivo nel
diritto interno, ma giustificate alla luce dell’esperienza normativa straniera.
I giudici costituzionali si pongono così sempre più come legislatori positivi,
capaci di individuare soluzioni orientate all’equilibrio tra diritti
fondamentali, interessi pubblici e tenuta sistemica. Se dunque è vero che, in
taluni casi, il legislatore è chiamato a proteggere la vita da impulsi
irrazionali o scelte affrettate, altrettanto legittimo sarebbe un intervento
normativo che presuma, in presenza di condizioni oggettive stringenti, la
libertà e la responsabilità della decisione di morire.
Una legge
strutturata, infatti, può riconoscere come pienamente libera e autodeterminata
la volontà di porre fine alla propria vita nei casi di malattie gravi, incurabili
e fonte di sofferenze insopportabili.
In tale
prospettiva, autodeterminarsi fino alla fine non significa rivendicare un
diritto assoluto alla morte, ma affermare un principio di libertà responsabile,
coerente con la laicità dello Stato e con il pluralismo valoriale che lo
caratterizza.
Il confronto con
gli altri ordinamenti: lezioni di civiltà giuridica
«Il diritto a
vivere non implica un dovere
di vivere a qualsiasi costo.»
–
Bundesverfassungsgericht,
sent. 26 febbraio 2020.
In Germania, la
storica sentenza del Bundesverfassungsgericht del 26 febbraio 2020
ha dichiarato l’incostituzionalità del §217 StGB, riconoscendo un
“diritto a una morte autodeterminata”, anche in assenza di patologie
terminali, come espressione del libero sviluppo della personalità tutelato
dall’art. 2, co. 1 della Legge fondamentale. Un diritto che non deve essere
giustificato, ma solo rispettato.
Similmente, la
Spagna, con la Ley Orgánica 3/2021, ha introdotto il diritto
all’eutanasia, riconoscendolo come nuovo diritto individuale, fondato su una
concezione laica e pluralista del vivere civile. L’ordinamento spagnolo ha così
accolto un’etica della responsabilità condivisa, prevedendo garanzie procedurali,
un registro degli obiettori e una piena compatibilità tra libertà individuale e
funzione pubblica sanitaria.
L’Olanda, il
Belgio e il Lussemburgo hanno legiferato con coraggio e rigore, introducendo
criteri precisi per depenalizzare l’eutanasia attiva, basandosi su un modello
dialogico medico-paziente che ha al centro la compassione e non l’arbitrio. E
ancora, la Svizzera, con una disciplina che consente il suicidio assistito
se privo di motivazioni egoistiche (art. 115 CP), ha visto nascere il fenomeno
del “suicide tourism”, simbolo dell’inadeguatezza di ordinamenti meno
avanzati.
L’Italia tra
silenzi legislativi e soluzioni giurisprudenziali parziali
L'assenza di una
regolamentazione organica e chiara in materia di fine vita non può più essere
considerata una lacuna tecnica o una difficoltà di bilanciamento tra interessi
costituzionali contrapposti: essa è diventata, nei fatti, una scelta volontaria
di inerzia da parte del potere legislativo.
L’Italia resta
oggi un Paese in cui il diritto all’autodeterminazione resta parzialmente
riconosciuto e privo di garanzie effettive, se non per l’intervento – spesso
supplente – della Corte costituzionale. Eppure, i riferimenti costituzionali
non mancano: l’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona;
l’art. 13 Cost., che sancisce l’inviolabilità della libertà personale; e l’art.
32, co. 2 Cost., che vieta qualsiasi trattamento sanitario imposto, se non per
disposizione di legge.
La sentenza n.
242/2019 della Corte costituzionale (caso Cappato/Dj Fabo) ha rappresentato
un punto di svolta, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 580
c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) nella parte in cui non esclude la
punibilità di chi agevoli il suicidio di una persona capace di
autodeterminarsi, affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze
intollerabili. Tuttavia, la pronuncia ha un carattere casistico, non
universale: si limita a una fattispecie precisa, vincolata a quattro requisiti
stringenti. Nessuna norma generale è seguita. Il legislatore è rimasto inerte.
Eppure, è doveroso
domandarsi: può ancora uno Stato democratico e pluralista, che tutela il
principio di laicità e di eguaglianza, ritenere legittimo che il cittadino
debba rivolgersi a una clinica estera per esercitare un diritto che dovrebbe
invece essergli garantito all’interno del proprio sistema giuridico?
In questo
contesto, emerge l’esigenza di una legge che superi l’approccio procedurale e
accetti, come premessa, che la libertà dell’uomo include anche la libertà di
porre fine alla propria esistenza. Si tratta di un’esigenza che non mina il
valore della vita, ma che anzi lo riafferma, nella misura in cui restituisce
centralità alla dignità e alla volontà del soggetto.
Una nuova etica
della norma: dalla vita imposta alla vita autodeterminata
Il diritto, per
essere giusto, deve essere umano. E un diritto che obbliga a vivere nella
sofferenza, ignorando la volontà lucida e consapevole di un individuo, tradisce
la sua stessa ragion d’essere. Come scrisse Norberto Bobbio: «Una democrazia è
tale non solo per come riconosce i diritti, ma per come permette di
esercitarli». Il riconoscimento del diritto al rifiuto delle cure o all’aiuto
al suicidio in casi specifici non può restare confinato in un’area grigia,
sospesa tra diritto e morale.
Il diritto deve
evolversi, per evitare che l’assenza di norme generi diseguaglianze di fatto.
Una riforma legislativa è dunque urgente. Essa dovrebbe stabilire criteri
oggettivi, garanzie di autodeterminazione responsabile, strumenti di controllo
e clausole di obiezione, valorizzando la libertà come diritto, ma anche come
responsabilità.
Nel panorama
costituzionale, l'autodeterminazione terapeutica è oramai considerata un
diritto fondamentale, in virtù del quale l'individuo può rifiutare o
interrompere trattamenti sanitari, anche salvavita. Tale principio è stato
affermato in diverse pronunce della Corte costituzionale e della Corte di
cassazione, fino a trovare un parziale riconoscimento normativo nella Legge 22
dicembre 2017, n. 219, che ha introdotto le disposizioni anticipate di
trattamento.
Tuttavia,
l’autodeterminazione si arresta dinanzi al tema dell’aiuto al suicidio. La
sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, intervenuta sul caso
Cappato/Dj Fabo, ha sì aperto una breccia nell’art. 580 c.p., ma solo a
condizioni estremamente circoscritte. L’assistenza al suicidio è considerata
legittima esclusivamente in presenza di quattro requisiti cumulativi:
patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili,
dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, e piena capacità di
autodeterminazione.
Lungi dal
riconoscere un diritto generalizzato a morire, la Consulta ha scelto di
limitare il proprio intervento, auspicando – senza successo – l’intervento del
Parlamento. Il vuoto normativo permane, e con esso il rischio di una protezione
a geometria variabile, affidata all’interpretazione del giudice penale.
Diritto comparato:
il coraggio delle Corti e dei Parlamenti
A ben vedere,
altri ordinamenti europei hanno già intrapreso percorsi più coerenti e
completi. Emblematico il caso della Germania, dove il Bundesverfassungsgericht,
con la sentenza del 26 febbraio 2020, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del §217 StGB, che puniva la promozione professionale del
suicidio assistito. Secondo i giudici tedeschi, il diritto a una morte
autodeterminata è espressione essenziale del principio di libertà garantito
dall’art. 2, co. 1 GG. L’individuo non è tenuto a giustificare il desiderio di
morire né a motivarlo in base a condizioni patologiche: è sufficiente la
consapevolezza e la volontà lucida di porre fine alla propria esistenza.
In tal modo, la
Corte tedesca ha rigettato qualsiasi approccio paternalistico, chiarendo che
l’autodeterminazione, per essere reale, deve essere incondizionata e non
subordinata a un giudizio di meritevolezza. Il legislatore può (e deve)
intervenire per prevenire abusi, ma non per censurare il contenuto della
decisione individuale. Il diritto, in questa prospettiva, si fa garante della
libertà, non arbitro della dignità.
L'autodeterminazione
responsabile nel modello austriaco
Anche la Corte
costituzionale austriaca, con la sentenza G-139/2019-71 dell’11 dicembre 2020,
ha abrogato il divieto assoluto di assistenza al suicidio contenuto nel proprio
Codice penale. La pronuncia ha riconosciuto che l'autodeterminazione non può
arrestarsi dinanzi alla morte, soprattutto in un ordinamento che già consente
il rifiuto delle cure salvavita e l'accesso a trattamenti palliativi terminali.
Pur subordinando
l’accesso al suicidio assistito a condizioni di garanzia procedurale (libertà,
informazione, capacità di intendere e di volere), la Corte
austriaca ha ribadito che il legislatore non può proteggere la vita imponendone
la prosecuzione coatta. L’intervento normativo, quindi, deve garantire che la
scelta sia autenticamente libera e non viziata, senza porsi come barriera
etico-giuridica invalicabile.
La Corte
portoghese e i “controlimiti” all’autodeterminazione
In controtendenza,
la Corte costituzionale portoghese ha recentemente posto una serie di
controlimiti all’intervento legislativo in materia di eutanasia, dichiarando
incostituzionale – almeno in prima istanza – la legge che legittimava la morte
medicalmente assistita. La decisione è fondata sulla norma portoghese che
sancisce il carattere “inviolabile” del diritto alla vita, letto in chiave di
dovere di protezione da parte dello Stato.
L’obiezione
centrale riguarda la presunta indeterminatezza di espressioni come “sofferenza
intollerabile” e “lesione definitiva”, ritenute troppo vaghe per fondare un
diritto così delicato. Tuttavia, dietro l’obiezione tecnica si cela una
preoccupazione sostanziale: il timore che l’autodeterminazione possa sfuggire
al controllo del potere pubblico, mettendo in discussione l’assetto
etico-giuridico tradizionale.
Eppure, anche in
questo caso, il Parlamento portoghese ha risposto con una nuova legge approvata
nel 2023, dimostrando che il conflitto tra diritto e libertà non è insormontabile:
è una questione di equilibrio, non di esclusione.
Il ruolo della
comparazione come stimolo all’innovazione normativa
Nel contesto
contemporaneo, la comparazione giuridica non è più un esercizio accademico, ma
uno strumento essenziale per orientare l’evoluzione degli ordinamenti giuridici. Di fronte a una realtà globale che muta più
rapidamente delle norme, la funzione del diritto costituzionale deve essere
anche quella di intercettare il senso comune giuridico emergente, che oggi
parla un linguaggio chiaro: libertà, responsabilità, dignità.
Le Corti
costituzionali europee, in particolare, sono chiamate a fungere da “giudici
dialoganti”, capaci di
superare le barriere nazionali per garantire una tutela omogenea dei diritti
fondamentali. Ma affinché il diritto comparato si traduca in innovazione
normativa, è necessario che il legislatore faccia la propria parte.
Il silenzio del legislatore non è
neutrale
In Italia, la
mancata regolamentazione del fine vita non è un vuoto: è un’assenza eloquente,
un silenzio denso di implicazioni giuridiche, etiche e culturali. Ma il diritto alla morte dignitosa non può
rimanere sospeso tra norme penali arcaiche e interventi giurisprudenziali
correttivi. Richiede una disciplina organica, coerente e laica, che affermi
– senza ambiguità – che la vita è un diritto, non un obbligo.
La sfida non è
solo giuridica, ma culturale: si tratta di decidere se vogliamo un ordinamento
che protegga la persona o che la costringa a vivere una vita non scelta. La risposta non
può essere rimandata oltre. Perché il tempo del morire, come quello del vivere,
è tempo di diritti.
Conclusione: verso
una legalità della dignità
Sostenere il
diritto di morire non significa promuovere la morte, ma riconoscere che ci sono
esistenze che possono diventare insopportabili, irriducibili a trattamenti clinici,
e che la medicina non può – e non deve – trasformarsi in un’ideologia della
sopravvivenza a ogni costo. Una democrazia matura non ha paura della
fragilità poiché ne fa il fondamento della propria umanità giuridica.
In tale
prospettiva, autodeterminarsi fino alla fine significa affermare un principio
di libertà responsabile, coerente con la laicità dello Stato e con il
pluralismo valoriale che lo caratterizza.
La Corte
costituzionale, nel richiamare la necessità di una disciplina prudente ma non
elusiva sul fine vita, riafferma indirettamente anche il principio di
laicità, nella misura in cui sollecita il legislatore a intervenire senza
farsi condizionare da premesse etiche assolute o religiose.
Riconoscere il
diritto al fine vita significa, in ultima analisi, riaffermare la dignità come
architrave dell’intero ordinamento, nella consapevolezza che anche la morte,
come la vita, deve poter essere scelta.
Perché, come
ricorda il filosofo Hans Jonas, «il diritto a vivere non è il dovere di
vivere». E quando la vita si fa prigione, il
diritto non può voltarsi dall’altra parte.
©Dott.ssa
Elisabetta Costa
laureata in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina
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