Autodeterminarsi fino alla fine ~ Lindagine.it

 

Autodeterminarsi fino alla fine: riflessioni giuridiche e comparate

sul diritto a morire con dignità

«Non è importante quanto tempo viviamo,
ma come viviamo durante quel tempo» –
Randy Pausch.


Nel cuore di questa riflessione si colloca un interrogativo fondativo e, al contempo, irrisolto per l’ordinamento italiano: può l’autodeterminazione estendersi sino all’estremo gesto del rifiuto della vita? È davvero ammissibile, nel nostro sistema giuridico, il diritto di morire? E soprattutto: perché ancora oggi manca una risposta legislativa chiara e inequivocabile?

Come giuristi, futuri operatori del diritto ma, prima di tutto, cittadini di uno Stato laico e democratico, le riflessioni da cui partire non possono che poggiare sulla necessità di smascherare l’apparente neutralità normativa dietro cui si cela, ancora oggi, una profonda arretratezza culturale.

Un’arretratezza che si manifesta nella riluttanza a legiferare su ciò che più intensamente interseca la dimensione individuale dell’essere umano: il diritto di autodeterminarsi nella malattia, nel dolore, nella morte.

Il diritto di scegliere la propria fine: fondamenti costituzionali e convenzionali

La nostra Carta costituzionale, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui si annovera anche il diritto all’autodeterminazione terapeutica, già scolpito nell’art. 32, co. 2 Cost., che afferma il principio del consenso informato come limite invalicabile a qualsiasi trattamento sanitario. A livello sovranazionale, l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprensivo delle decisioni sul proprio corpo e sul proprio destino biologico. In tale cornice, la giurisprudenza della Corte EDU ha più volte chiarito che anche le decisioni relative al rifiuto delle cure e alla pianificazione della propria morte rientrano nella protezione dell’art. 8 CEDU, pur lasciando un ampio margine di apprezzamento agli Stati.

Ma se il corpo è davvero “l’ultimo confine della sovranità personale”, come suggerisce la dottrina più autorevole, allora non si può accettare che esso resti ostaggio di una visione paternalistica dello Stato che impone la prosecuzione della vita a ogni costo, anche quando questa diventa incompatibile con la dignità dell’essere umano.

Sul punto, appare necessario richiamare la più recente pronuncia della Corte costituzionale– la sentenza n. 66 del 2025 – la quale ha riaffermato che il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale resta condizione imprescindibile per la non punibilità dell’aiuto al suicidio. Anche in presenza di patologie irreversibili e sofferenze intollerabili, la Consulta ha escluso l’estensione automatica della scriminante costituzionale a chi non sia sottoposto a tali trattamenti, ritenendo che l’assenza del presupposto oggettivo renda inammissibile un’espansione giurisprudenziale della liceità.

La Consulta ribadisce infatti che il diritto all’autodeterminazione, seppur non assoluto, è un diritto fondamentale, ove la tutela della vita non può tradursi in un’imposizione indiscriminata a vivere, specialmente quando la persona si trovi in condizioni di sofferenza irreversibile.

In tale decisione, la Corte ha ribadito con forza che spetta al legislatore intervenire, disciplinando in maniera puntuale e prudente la materia per evitare derive deregolamentate e lasciare che il silenzio normativo imponga, di fatto, una visione unilaterale e assolutizzante della vita.  Il requisito oggettivo della dipendenza da presidi vitali – ha affermato la Corte – non può essere eluso, pena lo scardinamento dell’equilibrio costituzionale tra autodeterminazione e tutela della vita. Il rischio, senza un presidio normativo, è quello di un “libera tutti” che trasformi il diritto a morire in una concessione svincolata da garanzie e verifiche, disattendendo la finalità protettiva dell’ordinamento penale.

Se dunque è vero che, in taluni casi, il legislatore è chiamato a proteggere la vita da impulsi irrazionali o scelte affrettate, altrettanto legittimo sarebbe un intervento normativo che presuma, in presenza di condizioni oggettive stringenti, la libertà e la responsabilità della decisione di morire. Una legge strutturata, infatti, può riconoscere come pienamente libera e autodeterminata la volontà di porre fine alla propria vita nei casi di malattie gravi, incurabili e fonte di sofferenze insopportabili.

Tale posizione della Consulta trova riscontro in una più ampia cornice comparatistica e sistemica. L’uso della comparazione giuridica, come sostenuto nelle conclusioni della presente ricerca, assume un ruolo cruciale soprattutto nel contesto delle decisioni di natura costituzionale.

In una realtà giuridica segnata da conflitti valoriali e pluralismo etico, la comparazione consente di legittimare scelte che non trovano ancora riscontro positivo nel diritto interno, ma giustificate alla luce dell’esperienza normativa straniera. I giudici costituzionali si pongono così sempre più come legislatori positivi, capaci di individuare soluzioni orientate all’equilibrio tra diritti fondamentali, interessi pubblici e tenuta sistemica. Se dunque è vero che, in taluni casi, il legislatore è chiamato a proteggere la vita da impulsi irrazionali o scelte affrettate, altrettanto legittimo sarebbe un intervento normativo che presuma, in presenza di condizioni oggettive stringenti, la libertà e la responsabilità della decisione di morire.

Una legge strutturata, infatti, può riconoscere come pienamente libera e autodeterminata la volontà di porre fine alla propria vita nei casi di malattie gravi, incurabili e fonte di sofferenze insopportabili.

In tale prospettiva, autodeterminarsi fino alla fine non significa rivendicare un diritto assoluto alla morte, ma affermare un principio di libertà responsabile, coerente con la laicità dello Stato e con il pluralismo valoriale che lo caratterizza.

 

Il confronto con gli altri ordinamenti: lezioni di civiltà giuridica

«Il diritto a vivere non implica un dovere
 di vivere a qualsiasi costo.»
Bundesverfassungsgericht, sent. 26 febbraio 2020.

In Germania, la storica sentenza del Bundesverfassungsgericht del 26 febbraio 2020 ha dichiarato l’incostituzionalità del §217 StGB, riconoscendo un “diritto a una morte autodeterminata”, anche in assenza di patologie terminali, come espressione del libero sviluppo della personalità tutelato dall’art. 2, co. 1 della Legge fondamentale. Un diritto che non deve essere giustificato, ma solo rispettato.

Similmente, la Spagna, con la Ley Orgánica 3/2021, ha introdotto il diritto all’eutanasia, riconoscendolo come nuovo diritto individuale, fondato su una concezione laica e pluralista del vivere civile. L’ordinamento spagnolo ha così accolto un’etica della responsabilità condivisa, prevedendo garanzie procedurali, un registro degli obiettori e una piena compatibilità tra libertà individuale e funzione pubblica sanitaria.

L’Olanda, il Belgio e il Lussemburgo hanno legiferato con coraggio e rigore, introducendo criteri precisi per depenalizzare l’eutanasia attiva, basandosi su un modello dialogico medico-paziente che ha al centro la compassione e non l’arbitrio. E ancora, la Svizzera, con una disciplina che consente il suicidio assistito se privo di motivazioni egoistiche (art. 115 CP), ha visto nascere il fenomeno del “suicide tourism”, simbolo dell’inadeguatezza di ordinamenti meno avanzati.

L’Italia tra silenzi legislativi e soluzioni giurisprudenziali parziali

L'assenza di una regolamentazione organica e chiara in materia di fine vita non può più essere considerata una lacuna tecnica o una difficoltà di bilanciamento tra interessi costituzionali contrapposti: essa è diventata, nei fatti, una scelta volontaria di inerzia da parte del potere legislativo.

L’Italia resta oggi un Paese in cui il diritto all’autodeterminazione resta parzialmente riconosciuto e privo di garanzie effettive, se non per l’intervento – spesso supplente – della Corte costituzionale. Eppure, i riferimenti costituzionali non mancano: l’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona; l’art. 13 Cost., che sancisce l’inviolabilità della libertà personale; e l’art. 32, co. 2 Cost., che vieta qualsiasi trattamento sanitario imposto, se non per disposizione di legge.

La sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale (caso Cappato/Dj Fabo) ha rappresentato un punto di svolta, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevoli il suicidio di una persona capace di autodeterminarsi, affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze intollerabili. Tuttavia, la pronuncia ha un carattere casistico, non universale: si limita a una fattispecie precisa, vincolata a quattro requisiti stringenti. Nessuna norma generale è seguita. Il legislatore è rimasto inerte.

Eppure, è doveroso domandarsi: può ancora uno Stato democratico e pluralista, che tutela il principio di laicità e di eguaglianza, ritenere legittimo che il cittadino debba rivolgersi a una clinica estera per esercitare un diritto che dovrebbe invece essergli garantito all’interno del proprio sistema giuridico?

In questo contesto, emerge l’esigenza di una legge che superi l’approccio procedurale e accetti, come premessa, che la libertà dell’uomo include anche la libertà di porre fine alla propria esistenza. Si tratta di un’esigenza che non mina il valore della vita, ma che anzi lo riafferma, nella misura in cui restituisce centralità alla dignità e alla volontà del soggetto.

Una nuova etica della norma: dalla vita imposta alla vita autodeterminata

Il diritto, per essere giusto, deve essere umano. E un diritto che obbliga a vivere nella sofferenza, ignorando la volontà lucida e consapevole di un individuo, tradisce la sua stessa ragion d’essere. Come scrisse Norberto Bobbio: «Una democrazia è tale non solo per come riconosce i diritti, ma per come permette di esercitarli». Il riconoscimento del diritto al rifiuto delle cure o all’aiuto al suicidio in casi specifici non può restare confinato in un’area grigia, sospesa tra diritto e morale.

Il diritto deve evolversi, per evitare che l’assenza di norme generi diseguaglianze di fatto. Una riforma legislativa è dunque urgente. Essa dovrebbe stabilire criteri oggettivi, garanzie di autodeterminazione responsabile, strumenti di controllo e clausole di obiezione, valorizzando la libertà come diritto, ma anche come responsabilità.

Nel panorama costituzionale, l'autodeterminazione terapeutica è oramai considerata un diritto fondamentale, in virtù del quale l'individuo può rifiutare o interrompere trattamenti sanitari, anche salvavita. Tale principio è stato affermato in diverse pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, fino a trovare un parziale riconoscimento normativo nella Legge 22 dicembre 2017, n. 219, che ha introdotto le disposizioni anticipate di trattamento.

Tuttavia, l’autodeterminazione si arresta dinanzi al tema dell’aiuto al suicidio. La sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, intervenuta sul caso Cappato/Dj Fabo, ha sì aperto una breccia nell’art. 580 c.p., ma solo a condizioni estremamente circoscritte. L’assistenza al suicidio è considerata legittima esclusivamente in presenza di quattro requisiti cumulativi: patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, e piena capacità di autodeterminazione.

Lungi dal riconoscere un diritto generalizzato a morire, la Consulta ha scelto di limitare il proprio intervento, auspicando – senza successo – l’intervento del Parlamento. Il vuoto normativo permane, e con esso il rischio di una protezione a geometria variabile, affidata all’interpretazione del giudice penale.

Diritto comparato: il coraggio delle Corti e dei Parlamenti

A ben vedere, altri ordinamenti europei hanno già intrapreso percorsi più coerenti e completi. Emblematico il caso della Germania, dove il Bundesverfassungsgericht, con la sentenza del 26 febbraio 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del §217 StGB, che puniva la promozione professionale del suicidio assistito. Secondo i giudici tedeschi, il diritto a una morte autodeterminata è espressione essenziale del principio di libertà garantito dall’art. 2, co. 1 GG. L’individuo non è tenuto a giustificare il desiderio di morire né a motivarlo in base a condizioni patologiche: è sufficiente la consapevolezza e la volontà lucida di porre fine alla propria esistenza.

In tal modo, la Corte tedesca ha rigettato qualsiasi approccio paternalistico, chiarendo che l’autodeterminazione, per essere reale, deve essere incondizionata e non subordinata a un giudizio di meritevolezza. Il legislatore può (e deve) intervenire per prevenire abusi, ma non per censurare il contenuto della decisione individuale. Il diritto, in questa prospettiva, si fa garante della libertà, non arbitro della dignità.

L'autodeterminazione responsabile nel modello austriaco

Anche la Corte costituzionale austriaca, con la sentenza G-139/2019-71 dell’11 dicembre 2020, ha abrogato il divieto assoluto di assistenza al suicidio contenuto nel proprio Codice penale. La pronuncia ha riconosciuto che l'autodeterminazione non può arrestarsi dinanzi alla morte, soprattutto in un ordinamento che già consente il rifiuto delle cure salvavita e l'accesso a trattamenti palliativi terminali.

Pur subordinando l’accesso al suicidio assistito a condizioni di garanzia procedurale (libertà, informazione, capacità di intendere e di volere), la Corte austriaca ha ribadito che il legislatore non può proteggere la vita imponendone la prosecuzione coatta. L’intervento normativo, quindi, deve garantire che la scelta sia autenticamente libera e non viziata, senza porsi come barriera etico-giuridica invalicabile.

La Corte portoghese e i “controlimiti” all’autodeterminazione

In controtendenza, la Corte costituzionale portoghese ha recentemente posto una serie di controlimiti all’intervento legislativo in materia di eutanasia, dichiarando incostituzionale – almeno in prima istanza – la legge che legittimava la morte medicalmente assistita. La decisione è fondata sulla norma portoghese che sancisce il carattere “inviolabile” del diritto alla vita, letto in chiave di dovere di protezione da parte dello Stato.

L’obiezione centrale riguarda la presunta indeterminatezza di espressioni come “sofferenza intollerabile” e “lesione definitiva”, ritenute troppo vaghe per fondare un diritto così delicato. Tuttavia, dietro l’obiezione tecnica si cela una preoccupazione sostanziale: il timore che l’autodeterminazione possa sfuggire al controllo del potere pubblico, mettendo in discussione l’assetto etico-giuridico tradizionale.

Eppure, anche in questo caso, il Parlamento portoghese ha risposto con una nuova legge approvata nel 2023, dimostrando che il conflitto tra diritto e libertà non è insormontabile: è una questione di equilibrio, non di esclusione.

Il ruolo della comparazione come stimolo all’innovazione normativa

Nel contesto contemporaneo, la comparazione giuridica non è più un esercizio accademico, ma uno strumento essenziale per orientare l’evoluzione degli ordinamenti giuridici.  Di fronte a una realtà globale che muta più rapidamente delle norme, la funzione del diritto costituzionale deve essere anche quella di intercettare il senso comune giuridico emergente, che oggi parla un linguaggio chiaro: libertà, responsabilità, dignità.

Le Corti costituzionali europee, in particolare, sono chiamate a fungere da “giudici dialoganti, capaci di superare le barriere nazionali per garantire una tutela omogenea dei diritti fondamentali. Ma affinché il diritto comparato si traduca in innovazione normativa, è necessario che il legislatore faccia la propria parte.

Il silenzio del legislatore non è neutrale

In Italia, la mancata regolamentazione del fine vita non è un vuoto: è un’assenza eloquente, un silenzio denso di implicazioni giuridiche, etiche e culturali.  Ma il diritto alla morte dignitosa non può rimanere sospeso tra norme penali arcaiche e interventi giurisprudenziali correttivi. Richiede una disciplina organica, coerente e laica, che affermi – senza ambiguità – che la vita è un diritto, non un obbligo.

La sfida non è solo giuridica, ma culturale: si tratta di decidere se vogliamo un ordinamento che protegga la persona o che la costringa a vivere una vita non scelta. La risposta non può essere rimandata oltre. Perché il tempo del morire, come quello del vivere, è tempo di diritti.

  

Conclusione: verso una legalità della dignità

Sostenere il diritto di morire non significa promuovere la morte, ma riconoscere che ci sono esistenze che possono diventare insopportabili, irriducibili a trattamenti clinici, e che la medicina non può – e non deve – trasformarsi in un’ideologia della sopravvivenza a ogni costo. Una democrazia matura non ha paura della fragilità poiché ne fa il fondamento della propria umanità giuridica.

In tale prospettiva, autodeterminarsi fino alla fine significa affermare un principio di libertà responsabile, coerente con la laicità dello Stato e con il pluralismo valoriale che lo caratterizza.

La Corte costituzionale, nel richiamare la necessità di una disciplina prudente ma non elusiva sul fine vita, riafferma indirettamente anche il principio di laicità, nella misura in cui sollecita il legislatore a intervenire senza farsi condizionare da premesse etiche assolute o religiose.

Riconoscere il diritto al fine vita significa, in ultima analisi, riaffermare la dignità come architrave dell’intero ordinamento, nella consapevolezza che anche la morte, come la vita, deve poter essere scelta.

Perché, come ricorda il filosofo Hans Jonas, «il diritto a vivere non è il dovere di vivere». E quando la vita si fa prigione, il diritto non può voltarsi dall’altra parte.

©Dott.ssa Elisabetta Costa

laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina

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